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Servizi e Convenzioni:

Riabilitazione penale

Dalla condanna penale, oltre all'applicazione della pena, derivano numerosi altri effetti pregiudizievoli a carico del condannato: alcuni aventi natura penale in quanto incidenti su rapporti di diritto penale sostanziale o processuale (aumento di pena derivante dalla recidiva, ostacolo alla concessione di benefici quali l'amnistia, l'indulto etc.); altri aventi natura non penale, che incidono su rapporti di diversa natura, civile, amministrativa etc. (ostacolo per l'ammissione a concorsi pubblici o la destituzione da un pubblico impiego; la perdita del diritto elettorale, di gradi o dignità accademiche etc.).

Tuttavia il condannato che abbia tenuto buona condotta può chiedere la riabilitazione e la conseguente reintegra nelle facoltà giuridiche perdute in conseguenza della condanna: la riabilitazione, infatti, estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

Per poter chiedere la riabilitazione devono sussistere le seguenti condizioni:
  1. avvenuta esecuzione od estinzione della pena principale;
  2. decorso minimo di cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta. Il termine è aumentato a dieci anni se si tratta di recidivi, di delinquenti abituali professionali o per tendenza;
  3. buona condotta durante il periodo di cui sopra;
  4. esecuzione di misure di sicurezza diverse dall'espulsione dallo Stato al momento dell'istanza;
  5. adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che l'interessato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempiervi.
Uno dei nostri consulenti esaminerà gratuitamente il tuo caso e se ricorrono i presupposti di Legge provvederà alla tua pratica di riabilitazione.
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