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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.DIR.E.

Articolo 1) E' costituita un'Associazione denominata "A.DIR.E. Associazione a tutela dei Diritti e dell'Etica".

Articolo 2) L'Associazione ha sede a Pomezia (RM) Viale delle Arti 1/a. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3) L'Associazione ha come scopo di difendere i diritti dell'individuo mirando a rendere effettivo il principio dell'inviolabilità del diritto alla difesa enunciato dall'art. 24 della Costituzione Italiana. Al fine di raggiungere tale obiettivo l'Associazione promuove e tutela l'Etica, intesa come l'insieme dei valori morali e di solidarietà, in relazione all'alta funzione costituzionale e sociale della difesa.
In particolare l'Associazione si propone di:

  1. offrire servizi mediante l'apporto di professionisti quali avvocati, medici legali, consulenti del lavoro, commercialisti, notai, ecc.;
  2. stipulare convenzioni con professionisti, privati e società al fine di ottenere a favore dei propri iscritti beni e servizi a prezzi e tariffe scontate;
  3. promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'associazione.
L'Associazione potrà operare su tutto il territorio italiano, istituendo eventuali sedi secondarie.

Articolo 4) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto.

Articolo 5) La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

Articolo 6) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.
Possono, inoltre, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario e consultare i verbali.

Articolo 7) I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto e di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o espulsione. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.
L'espulsione è deliberata dall'Assemblea su proposta dei Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Articolo 9) La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato all'Associazione.

Articolo 10) Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 11) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione. È comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

Articolo 12) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonchè l'ordine del giorno. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Articolo 13) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Articolo 14) In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 15 comma 2.

Articolo 15) L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Articolo 16) il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri; tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Articoli 17) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo: a) stabilire annualmente il calendario delle attività associative;
b) fissare la data dell'assemblea annuale;
c) redigere il rendiconto annuale;
d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
f) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
g) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
h) proporre all'Assemblea l'espulsione di soci;
i) formulare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.


Articolo 18) Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, ed un Tesoriere.

Articolo 19) Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

Articolo 21) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Compongono il patrimonio donazioni e lasciti testamentari ed entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. È sancita la non trasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.

Articolo 22) I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni mobili acquistati dall'organizzazione, e ad essa intestati. I beni mobili ed immobili sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 23) L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

Articolo 24) L'Associazione può assumere dipendenti e giovarsi dell'opera di collaboratori autonomi. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 25) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 15, secondo comma.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


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